13-mag-2009

Chiarimenti sulle nomine dell' R.L.S. in riferimento a ditte con un solo lavoratore.

Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.

Si precisa che la comunicazione all’Inail deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro.

In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.

Breve descrizione del nuovo R.L.S.


Il nuovo RLS
Il nuovo D.Lgs. 81/08, nell’ottica di promuovere un sistema della prevenzione aziendale più efficace ha cercato di potenziare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, che risultava essere debole.
Le principali novità introdotte, come già presentato in un precedente articolo di PuntoSicuro, riguardano la figura del RLS di sito produttivo in aggiunta alle più “tradizionali” figure dell’RLS aziendale e territoriale, anch’esse potenziate.
L’obiettivo da realizzare è la presenza in ogni realtà aziendale della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consentendo alle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel caso in cui i lavoratori non siano in grado di eleggere un proprio rappresentante interno, di avvalersi del RLS eletto a livello territoriale o di comparto (art.47, comma 3), e prevedendo che nelle realtà produttive più complesse e articolate, l’RLS di sito svolga un necessario ruolo di coordinamento degli altri RLS aziendali presenti nel sito produttivo.

Altra novità rispetto al Decreto Legislativo n. 626/1994, già indicata nella Legge n. 123/2007, riguarda l’elezione dei RLS, che “avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale… sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori”, al fine di sensibilizzare maggiormente i lavoratori sulla necessità di eleggere i propri rappresentanti.

Il legislatore poi, in ottemperanza a quanto già indicato nella Legge n. 123/2007, ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ne faccia richiesta, copie del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni, ma anche del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza nonché dei dati relativi ai costi della sicurezza. Questo al fine di rendere il rappresentante dei lavoratori in grado di svolgere il proprio ruolo con maggiore consapevolezza, grazie alla conoscenza dei principali documenti aziendali in materia di sicurezza. Naturalmente il rappresentante dei lavoratori è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e al segreto industriale per quanto concerne le informazioni contenute nella predetta documentazione.

In ultimo, è opportuno sottolineare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dei nuovi compiti che gli vengono assegnati, dovrà essere oggetto di adeguati momenti di formazione e di informazione.

10-mag-2009

La mia classe di Bari (il post è per voi)


Perplessità riscontrare durante la docenza a Bari sulla Figura identificata dai discenti, riguardante prevalentemente "Dirigenti e Preposti"

Sulla responsabilita’ di datore di lavoro, dirigente, preposto e RSPPLa Cassazione: il dirigente ed il preposto sono, per quanto di competenza, responsabili iure proprio degli obblighi di sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla eventuale delega fornita dal datore di lavoro.
un po' di perplessità ho riscontrato sulle "visioni" dei discenti "baresi" riguardo alla figura dei Dirigenti e Preposti nel tusl ; vediamo di fare un po' di chiarezza sulle figure responsabili in questione .

È opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi, sempre se la stessa delega sia rispondente ai requisiti indicati nell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il preposto è infatti già destinatario ope legis di alcuni obblighi che gli rinvengono dall’articolo 19 dello stesso Testo Unico dalla lettura del quale deriva che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’articolo 19 medesimo.
Il preposto è quindi, diciamo così, un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di lavoro tant’è che al punto f) del citato art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
Sull’argomento e nel senso che il preposto non sia destinatario di una delega si è espressa anche la Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze sul preposto. Si cita, in particolare, la sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008 nella quale la stessa Corte di Cassazione, riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, ha ribadito quanto sopra indicato e cioè che “sembra, invero potersi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma - negli stessi, pressoché identici, termini usati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 - che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega” ed inoltre che “è la stessa intestazione della rubrica dell'articolo 4 (‘Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) che può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza”.
Si è invece del parere che il preposto sia il destinatario di un incarico, così come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il D. Lgs. n. 81/2008 al punto e) dell’art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuatolo, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell’art. 19 del Testo Unico medesimo.
"IL CAMPO" SANZIONATORIO
Il Titolo I al Capo IV (Disposizioni penali) del testo prevede sanzioni per:il datore di lavoro e il dirigente (art. 55), per i quali sono previste sanzioni amministrative da 100 a 12.000 euro e l’arresto da 2 mesi ad 1 anno;il preposto (art. 56), per il quale sono previste sanzioni amministrative da 300 a 2.000 euro e l’arresto da 1 a 3 mesi;i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), per i quali le sanzioni vanno da un mese d’arresto o ammenda da 600 a 2.000 euro per i primi, da 4 a 8 mesi di arresto o ammenda da 15.000 a 45.000 euro per i fabbricanti ed i fornitori, ed infine arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro per gli installatori;il medico competente (art. 58), per il quale è previsto l’arresto da uno a tre mesi o l’ammenda da 500 a 10.500 euro;per i lavoratori (art. 59), con arresto fino ad un mese o ammenda da 50 a 600 euro;per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (art. 60), per i quali è prevista solo la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.Il Titolo II tratta la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. L’art. 63 definisce i requisiti di salute e di sicurezza che devono essere soddisfatti all’interno dei luoghi di lavoro. L’art. 64 definisce gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne:le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza;l’eliminazione dei difetti rilevati all’interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;la pulitura dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate;la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezzaL’art. 66 vieta l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.L’art. 67 obbliga la notifica all’organo di vigilanza competente territoriale della costruzione e realizzazione/ampiamenti/ristrutturazioni di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali.
L’art. 68, Capo II, definisce le sanzioni in caso di inosservanza dei precedenti articoli ed i particolare vengono ammesse sanzioni per il datore di lavoro che vanno dall’arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 1.000 a 16.000 euro.
L’art. 87, Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) definisce le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di impianti e apparecchiature elettriche ed in particolare: arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Il Titolo IV definisce gli obblighi di tutte le persone interessate all’interno dei cantieri temporanei o mobili e al capo III, vengono definite le sanzioni per:i committenti e i responsabili dei lavori, arresto da 2 a 6 mesi o sanzione amministrativa da 1.200 a 10.000 euro;i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, arresto da 2 a 6 mesi o sanzioni da 1.250 a 12.000 euro;i datori di lavori e i dirigenti, arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 500 a 12.000 euro;i preposti, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro;i lavoratori, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 500 a 5.000 euro.Il Titolo V definisce le disposizioni generali in tema di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, definendo al capo II (artt. 165 - 166) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il Titolo VI definisce le disposizioni generali in tema di movimentazione manuale dei carichi, definendo al capo II (artt. 170 - 171) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il Titolo VII definisce le disposizioni generali in tema di attività lavorative che comportano l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, definendo al capo III (artt. 178 - 179) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).
Il Titolo VIII definisce le disposizioni generali in tema di attività lavorative sottoposte ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni,…), definendo al capo VI (artt. 219 - 220) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 12.000 euro) e a carico del medico competente (arresto fino a tre mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro).
Il Titolo IX definisce le disposizioni generali in tema di sostanze pericolose, definendo al capo IV (artt. 262 - 265) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 200 a 4.500 euro) ed infine a carico dei lavoratori (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro).
Il Titolo X definisce le disposizioni generali in tema di esposizione ad agenti biologici, definendo al capo IV (artt. 282 - 286) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto da 4 a 8 mesi o sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro), a carico dei lavoratori (arresto fino a 1 mese o ammenda da 103 a 600 euro) ed infine vengono definite le sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
Infine, il Titolo XI definisce le disposizioni generali in tema di protezione da atmosfere esplosive, definendo al capo II (art. 297) le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.


la "Vera" Pizza


...cerca di spiegare con parole piu' semplici...


Il Docente piu' "grangrosimmens" di Napoli..

17-mar-2009